giovedì 3 aprile 2014

Corruzione e scambio politico-mafioso. La rivoluzione piccola dell'art. 416 ter c.penale

Facciamo piazza pulita di tutti i retroscenismi. Per una volta. E focalizziamoci, se possibile, sul testo della norma, pura, per come è stata votata oggi alla Camera.
Parlo del reato dello scambio politico-mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del Codice Penale e oggetto di una riforma storicamente necessaria e storicamente inevasa dal sistema politico. Il testo è giunto alla quarta lettura, approvato oggi dalla Camera sotto gli strali dei 5s, che paventavano l'accordo Pd-Forza Italia e la collusione con la mafia; con il voto di oggi sono state cancellate quasi del tutto le modifiche operate dal Senato, che rischiavano di vanificare l'efficacia della riforma.
Quindi, dicevo, questo è il testo:
 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
 «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accettaconsapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».
Il relatore della Commissione II Giustizia, Davide Mattiello, nel suo breve discorso di oggi, ha ricordato la portata storica della modifica apportata dalla riforma: nello scambio politico-mafioso, "abbiamo finalmente reso irrilevante il denaro". Già, poiché nella formulazione attualmente in vigore, il reato è correlato ad una promessa (di difficile dimostrazione) nonché allo scambio di denaro:
Art. 416-ter.
Scambio elettorale politico-mafioso.
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
Per tale ragione, oggi lo scambio 'voti per appalti' non è una fattispecie punibile secondo il 416-ter. La riforma ammette questa possibilità ed è, nel suo piccolo, una rivoluzione. Spiega Mattiello sul suo blog: "il presupposto dell’accordo tra le due parti per il procacciamento di voti [è] fondato sulla sua consapevolezza; si intende, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, ex art. 43 c.p., secondo l’intenzione)". Non è più centrale la promessa dello scambio: il reato inizia con l'accordo. E sussiste anche non in presenza di denaro (concetto di altra utilità).
La norma, al Senato, era stata modificata e resa meno netta nella sua proposizione. Il testo riproponeva il termine della 'promessa', alzava nuovamente le pene edittali equiparandole a quanto previsto dal 416-bis (associazione mafiosa). Ma l'accettazione dello scambio da parte dell'uomo politico non necessariamente e non immediatamente significa appartenenza all'organizzazione criminale: è stato questo concetto ad ispirare una diversa trattazione per il reato dello scambio politico-mafioso che, pur essendo una gravissima condotta, da solo non basta a dimostrare l'affiliazione. Lo scambio è un accordo, consapevole, che produce utilità per i contraenti, utilità non necessariamente coincidente con il denaro. Franco Roberti, procuratore nazionale Antimafia, si è così espresso: "dopo le correzioni della Camera al testo del 416-ter sul voto di scambio, abbiamo una norma perfetta e veramente utile a contrastare lo scambio tra politica e mafia".
I 5 Stelle, tramite il blog di Grillo, scrivono invece che la norma è stata 'svuotata': "un politico può essere a disposizione della mafia: non è reato. Renzi e Verdini hanno ammazzato il 416 ter". Nel testo del commento non è chiaro perché questa norma sia stata svuotata, né come. Quale è la natura della contestazione? Il mancato riferimento alla promessa? Quanto successo è esattamente il contrario di ciò che è stato votato in aula. Continuano i parlamentari 5s:
Dopo una lunga e dura battaglia il governo delle larghe intese sulla mafia, previo incontro tra capi, ha deciso che lo scambio politico mafioso non deve essere punito (blog Grillo).
I due capi sono Napolitano e Berlusconi, naturalmente. Peccato che la norma sia rivolta invece a colpire lo scambio anche in assenza di denaro, quindi è estensiva rispetto a quella attualmente in vigore. Perché il reato di scambio politico-mafioso è già reato, è già punibile. Ma la formulazione non copre tutte le fattispecie di scambio, per così dire. Non so se è chiaro. E non so se è chiara la disinformazione che i 5s stanno facendo in materia.
Semmai si dovrebbe operare al fine di approvare la norma immediatamente, già domani o dopo, al Senato. Non c'è più nulla da correggere, se la norma è perfetta. Citando nuovamente i 5s: "Non ci sono giri di parole da fare. Bisogna essere duri e determinati nella lotta contro la corruzione politica e mafiosa". Sono d'accordo. Si adoperino per far votare subito la norma nello stesso testo approvato oggi. (Davide Sera)

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