Mentre lo Statuto comunale è stato adottato con delibera del C.C. n.19 del 28/07/2003,
ergo dopo l’emanazione del D. Lgs. n.267/2000, l’approvazione del regolamento di attuazione dell’istituto referendario risale – come apprendiamo dalla comunicazione del Segretario Generale – a due antiquate delibere del 1993, ben dieci anni prima l’emanazione del D. Lgs. 267/2000:
delibere C.C. n. 17 del 21/04/1993 e n.63 del 31/12/1993.
Ne deduciamo che la disciplina attuativa del referendum comunale ben potrebbe violare o non essere conforme alla normativa prevista in tema di partecipazione e democrazia diretta.
Pertanto, si impone una urgente verifica .
Chiediamo inoltre chiarimenti da conferirsi in forma pubblica e per iscritto sulla portata dell’articolo 9 dello Statuto (Partecipazione) là dove prevede, ai limiti del ridicolo, che il Comune assicura la partecipazione di tutti i cittadini, come singoli e in forma associata, alla “organizzazione sportiva del proprio territorio” e là dove annovera tra le forme di consultazione dei cittadini: “conferenze di servizio, mostre, rassegne, convegni, pubbliche informazioni “.
Perchè – proponiamo – non citare anche la notte bianca e le cene e i balli in piazza ? E le notturne feste di compleanno al chiaro di luna con frizzi, lazzi, disturbo della quiete pubblica e accensione di fuochi di artificio sul campo di pattinaggio comunale ?
Sono queste le forme di consultazione popolare nella municipalità di San Giorgio del Sannio ?
Del tutto insoddisfacente e inaccettabile perchè non conforme al dettato della legge n.241/90 (Diritto di accesso agli atti), della L.267/2000 e all’art. 9 comma 1 dello stesso Statuto del comune nella parte in cui recita: “Il Comune pone in essere i mezzi opportuni per rendere pubblici e trasparenti tutti gli atti politico-amministrativi”
non può che apparire, pertanto
la comunicazione del Segretario Generale ( Prot. n. 17295 del
5/11/2012) che subordina il rilascio di copia (in carta libera e per uso
studio) del Regolamento di attuazione del referendum al
pagamento di Euro 25,46 a titolo di diritti di segreteria e costi di
riproduzione e alla contestuale esibizione di n. 10 marche da bollo di
Euro 14,62 cadauno !Ciò rappresenta una illegale negazione tout court dell’accessibilità e della trasparenza e configura una forma non consentita di copyright occulto su atti pubblici del comune.
Il regolamento attuativo dei diritti civici referendari del cittadino avrebbe già dovuto essere pubblicato e reso disponibile a tutti on line sul sito istituzionale dell’ente, insieme allo Statuto e ad ottemperare in tal senso diffidiamo categoricamente il Sindaco, il Segretario Generale, il Consiglio Comunale, il presidente del Consiglio e i gruppi di opposizione consiliare !
In realtà, così facendo, sarebbe chiaro a tutti la discrasia tra un regolamento anacronistico risalente al 1993 e uno Statuto del 2003 che prevede che la realizzazione del dispositivo dell’articolo 9 ( disciplina del referendum, compiuto adempimento dei principi di partecipazione e pubblicità e trasparenza degli atti ), “ sarà” assicurato da appositi Regolamenti… Con la più ampia riserva.
Rosanna Carpentieri
http://www.informatoresannita.it/archives/31402
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