NORIMBERGA ITALIANA,
L'ACCUSA PIU' GRAVE DEL PROCEDIMENTO APERTO:
TRASFERENDO POTERI ALL'UE
HANNO SOVVERTITO L'ORDINE COSTITUZIONALE E DEMOCRATICO
L'UE non può definirsi assolutamente democratica neanche sotto il profilo solo tecnico e formale.
Non ha neanche i requisiti minimi di una democrazia.
Ecco come l'ha illustrato il Gruppo Libra alla Procura di Roma.
Il 16 Ottobre, il giorno della prima udienza davanti al GIP che deciderà se riaprire le indagini, è vicino.
….Accetti di stare in una dittatura, ...... nel 2014... in Europa???
*********** NORIMBERGA ITALIANA *********
La denuncia che ha aperto per la prima volta in assoluto
le indagini contro tutti i politici degli ultimi 20 anni
per gravi reati contro lo Stato
:::::::::::::::::::: IN PILLOLE ::::::::::::::::::::
<<< PILLOLA 12 >>>
6. Assenza di democraticità e del requisito della separazione dei
poteri nelle istituzioni europee
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Analizzando, la struttura istituzionale dell’Ue, è chiaro il ruolo
centrale della Commissione europea, organo esecutivo, che detiene anche
il monopolio dell’iniziativa legislativa ed in materia di bilancio. E’
composta da Commissari non eletti, ma nominati dai Governi e che non
sono legati da alcun vincolo di rappresentanza con lo Stato di
appartenenza: agiscono “in piena indipendenza nell’interesse generale
dell’Unione”.
Il ruolo della Commissione è preponderante anche rispetto a quello del Consiglio dei Ministri.
Ridotto ai minimi termini, nonostante i più volte annunciati intenti di
aumentarne i poteri, il ruolo del Parlamento europeo, unica istituzione
europea le cui sedute sono pubbliche ed in cui i rappresentanti vengono
scelti direttamente dai cittadini.
Ha solo limitati poteri di approvazione degli atti della Commissione nelle procedure di co-‐decisione.
Questo accentramento di poteri si riscontra anche nella Corte di
Giustizia, i cui giudici vengono anch’essi nominati dai Governi e che
rappresenta una sorta di super-‐Tribunale, che accentra i ruoli che
normalmente negli Stati sono ripartiti tra organi giudiziari differenti.
(20)
Oltre alla carenza di trasparenza e rappresentatività è
oggettivamente assente persino la separazione dei poteri, alla base del
moderno Stato di diritto: gli esecutivi in carica nei diversi Stati, che
compongono il Consiglio, nominano sia l’esecutivo, che il giudiziario.
L’assemblea legislativa, caratterizzante la nostra democrazia
rappresentativa, è ridotta a mero organo consultivo, senza neanche il
potere d’iniziativa legislativa.
Si può tecnicamente escludere con certezza che l’Unione europea sia un regime democratico.
La composizione della BCE -‐ che ha fondamentali e vitali funzioni di
detentore e gestore della moneta unica e delle riserve bancarie -‐ è
ancora più indicativa dei reali equilibri di potere che guidano l’Unione
europea.
La BCE è dotata di personalità giuridica indipendente,
ai sensi del diritto pubblico internazionale ed è governata dalle
banche centrali nazionali dei 17 Stati membri dell’Euro -‐ detenute
perlopiù da grandi gruppi bancari, assicurativi e finanziari privati -‐
e da un
Comitato esecutivo, ancora una volta composto di
persone nominate dai Governi tramite il Consiglio europeo, fra cui il
Presidente.
Per l’art. 10.4 dello Statuto SEBC e BCE, le
riunioni del Comitato direttivo sono riservate, ossia segrete, a meno
che il Comitato stesso non decida di renderne noti i contenuti.
Addirittura lo sarebbero persino le sue decisioni, dal momento che
l’art. 34.1 ultimo comma dello Statuto stabilisce che “La BCE può (non
deve, ndr) decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue
raccomandazioni ed i suoi pareri”.
La BCE ha un’indipendenza
ancora più completa ed istituzionalizzata da qualsiasi potere
democratico, non solo da quelli espressione della democrazia
rappresentativa degli Stati membri, ma anche da quelli espressione degli
esecutivi delle istituzioni Ue (art. 7 Statuto).
I membri del
Comitato esecutivo della BCE -‐ questi privati, mai eletti, che
gestiscono l’economia del continente e che, come Mario Draghi, possono
provenire, da colossi della finanza privata -‐, godono di particolari
immunità e riserve di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
(art. 35 Statuto).
Anche in tal caso, fra l’altro, ed in modo
ancora più evidente, la cessione di sovranità è avvenuta su basi non
paritarie con altri Stati. Il SEBC, infatti, comprende le banche
centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’Ue, indipendentemente
dal fatto che abbiano adottato l’Euro.
Paesi, come ad esempio, il Regno Unito, che, in virtù delle proprie quote, possono influire sulla politica della zona Euro.
Ancora una volta si è avuta la cessione di fondamentali sovranità e
potestà statali ad un organismo pubblico solo nelle funzioni, ma
totalmente privato nei fatti, che ha, fra gli altri, il potere di
infliggere direttamente alle imprese ammende o penalità di mora (art.
34.3 Statuto) e che sceglie da sé soggetti esterni, sempre
“indipendenti”, a cui affidare la revisione dei propri -‐ ossia dei
nostri -‐ conti (art. 27 Statuto).
(20) La Corte di Giustizia
decide, infatti, come corte costituzionale, come giurisdizione
amministrativa, come tribunale sociale e del lavoro, come tribunale
tributario, come tribunale penale e come tribunale civile. Le sue
decisioni ed interpretazioni, come illustrato, prevalgono su quelle
della Corte costituzionale italiana, salvi i cd. controlimiti.
*** I reati che emergono dall'analisi dei moventi:
Art. 241 cp Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti
violenti** diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una
parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare
l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non
inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.
Art. 283 cp - Attentato contro la Costituzione
Chiunque, con atti violenti**, commette un fatto diretto a mutare la
costituzione dello Stato, o la forma del Governo (2), è punito con la
reclusione non inferiore a cinque anni.
art. 287 cp - Attentati contro gli organi costituzionali
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti
di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti** diretti ad
impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte
costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro
funzioni
Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato
Chiunque,
incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato
(1) [268], si rende infedele al mandato (2) è punito, se dal fatto possa
derivare nocumento all'interesse nazionale (3), con la reclusione non
inferiore a cinque anni.
** "con atti violenti l'hanno aggiunto
come sempre gli autori del reato nel 2006 per restringere i casi
ricompresi dalla norma.
Fondatrice e coordinatrice: Rosanna Carpentieri "Non esiste libertà senza verità. Chi è a conoscenza di una menzogna e non fa nulla per rivelarla, diventa complice della menzogna stessa. Non possiamo più restare a guardare !" (R.Carpentieri) Per una San Giorgio LIBERA dalla criptomafia:del camaleontico padrino politico, dal mercante negriero, della cupola mafioclientelare...
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