domenica 6 luglio 2014

Norme del codice penale abrogate.Secondo voi, perchè proprio quelle e in quegli anni ?

Notare QUALI articoli hanno abrogato ed in QUALI anni….Perchè abrogare proprio quelli ????????
Quasi un'intera sezione di delitti contro lo Stato, quelli generalmente più gravi.
Certe cose sono proprio sotto gli occhi di tutti, ma la gente che sta a pensare ????? I mondiali ?

[Art. 271. (1)
Associazioni antinazionali.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.]

(1) La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
[Art. 272.
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. (1)

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
[Art. 273.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. (1)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.]

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
[Art. 274.
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. (1)

Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.]

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
[Art. 275.
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. (1)

Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205

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