lunedì 14 settembre 2015

Sanzione sui prelievi bancomat senza giustificativo

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Nel mirino dell'Agenzia delle Entrate ci sono i liberi professionisti, nel dettaglio i loro movimenti bancari senza giustificativo. In materia, come spiega Il Sole 24 Ore, arriva un pacchetto di novità: nei controlli anti-evasione il Fisco potrà avviare indagini finanziarie nei confronti di lavoratori autonomi e titolari di reddito di impresa. Occhio ai prelievi non contabilizzati o di cui non viene indicato il beneficiario, poiché sono considerati come maggiori compensi o ricavi: in assenza di giustificazione, il Fisco riterrà che la somma prelevata sia stata utilizzata per acquisti in nero, che hanno dunque consentito di produrre beni o servizi venduti a loro volta in nero.
Modifiche - Nello schema del decreto di riforma delle sanzioni amministrative tributarie citato dal quotidiano di Viale Monterosa, viene confermata la presunzione legale che attribuisce ai prelievi non giustificati dei titolari di reddito di impresa il valore di ricavi non dichiarati: in questa chiave, però, è stata cancellata la sanzione dal 10 al 50% dell'importo del prelievo, che era stata prevista in caso di omessa o inesatta indicazione del beneficiario dei prelievi non transitati nelle scritture contabili.
Prova contraria - Inoltre, i titolari di impresa interessati dai controlli fiscali sui versamenti e sui prelievi bancari non giustificati saranno chiamati a fornire la prova contraria; tale prova non potrà essere generica, ma è necessaria una dimostrazione sulle "diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi" (come recentemente precisato da una sentenza della Cassazione). La questione riguarda anche le categorie più affini al lavoro autonomo, come il caso degli agenti di commercio, mediatori immobiliari, procacciatori d'affari e promotori finanziari, retribuiti di norma attraverso provvigioni sugli affari conclusi.
La circolare - Chi, in regola, punta a difendersi, troverà utile quanto affermato dalle stesse Entrate nella circolare 32/E/2006: in base al documento redatto dall'Agenzia delle Entrate, "i verificatori devono astenersi da una valutazione rigida dei dati acquisiti, non trascurando le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato".

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