La depenalizzazione dei reati ad opera del Governo Renzi: finalmente facciamo anche noi parte a pieno titolo della Repubblica delle banane!
Il capo I della legge contiene due deleghe al Governo. Con la prima (art. 1 - Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie) entra a pieno titolo nel codice penale la pena detentiva non carceraria, ossia la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (“domicilio”). Le nuove pene della reclusione domiciliare e dell’arresto domiciliare saranno applicate in automatico per i reati puniti con l'arresto o con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, da calcolarsi in astratto sulla base dei criteri indicati nell'art. 278 cpp. Per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque, sarà il Giudice a decidere se applicare o meno la reclusione domiciliare, secondo quanto disposto dall'articolo 278 cpp, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 cp. La detenzione non carceraria potrà avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie, potrà essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico, non sarà applicabile per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza e per chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni), anche tenuto conto delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Il Giudice potrà affiancare alla detenzione domiciliare la sanzione del lavoro di pubblica utilità; per la durata minima di 10 giorni il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.
Da segnalare, sempre in relazione a tale prima delega, l'introduzione di una causa di non punibilità per i casi di irrilevanza del fatto; potrà essere esclusa la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale.
In forza di altra delega (art. 2 – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria) il Governo dovrà trasformare in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati: la depenalizzazione riguarderà in particolare tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l'omesso versamento, se non superiore a diecimila euro, di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, l’abuso della credulità' popolare e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Tra i reati depenalizzati anche l’immigrazione clandestina, ma resterà comunque penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. Non potranno rientrare nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà' intellettuale e industriale.
Oltre a questi casi, il legislatore ha individuato alcune ipotesi di decriminalizzazione e cioè di abrogazione della fattispecie penale senza contestuale trasformazione in illecito amministrativo: così, ad esempio, per i delitti di falso relativi alle scritture private (contenuti nel titolo VII, capo III del codice), l'ingiuria (art. 594) ed il danneggiamento nelle ipotesi a querela (art. 635 co. 1). Per tali fattispecie, fermo il diritto al risarcimento del danno dell’offeso, dovranno essere previste adeguate sanzioni pecuniarie civili, che indichino tassativamente le condotte, l'importo minimo e massimo della sanzione e l'autorità competente ad irrogarla. Le sanzioni civili dovranno essere proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
I capi II e III della legge contengono, invece, disposizioni immediatamente applicabili, una volta decorso l'ordinario termine di vacatio dalla data di pubblicazione della legge in G.U.
Il capo II è dedicato all'introduzione nel sistema della giustizia ordinaria della sospensione del procedimento con messa alla prova, sino ad ora previsto nel solo sistema minorile dall'art. 28 del DPR 448/1988. La disciplina del nuovo istituto, che riguarda i procedimenti per reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, è collocata nel codice penale, ai nuovi articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater, e dunque subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena. I profili processuali sono invece disciplinati nei nuovi artt. 464 bis, 464 ter e 464 quater del codice di procedura penale, nel titolo I del libro VII, dunque tra gli "atti preliminari al dibattimento". Per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni o con pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (la cd. “probation”): la misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e, se possibile, risarcitorie, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.
Il capo III della legge è infine dedicato alla disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: tale istituto, che comporta la sospensione della prescrizione per tutto il periodo di assenza dell'imputato, trova la sua disciplina nei nuovi artt. 420 bis-420 quinquies del codice di procedura penale. Viene eliminata del tutto la contumacia. Qualora l'imputato, dopo un primo tentativo di notifica, sia irreperibile, il Giudice sospenderà il processo, potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, saranno disposte nuove ricerche dell'imputato. Se le ricerche avranno buon esito, il Giudice fisserà una nuova udienza dando corso al processo, nel quale l'imputato potrà chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
RIEPILOGANDO:
I reati depenalizzati
Questo è l’elenco :
– articolo 652 del codice penale (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
– articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone),
– articolo 661 del codice penale (abuso della credulità popolare)
– articolo 668 del codice penale (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
– articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza)
– articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici)
– articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore
– articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506
– articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione od ometteva di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità.
– articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (installazione o l’esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione)
– articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
– articolo 652 del codice penale (rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
– articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone),
– articolo 661 del codice penale (abuso della credulità popolare)
– articolo 668 del codice penale (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
– articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza)
– articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici)
– articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore
– articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506
– articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329 che puniva con l’ammenda da lire 25 a 100 euro o con l’arresto fino a tre mesi chi ometteva di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto in un macchinario di cui avesse il possesso o la detenzione od ometteva di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità.
– articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (installazione o l’esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione)
– articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Altri reati penali che verranno sostituiti da una sanzione pecuniaria civile:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III del codice penale, “Della falsità in atti (artt. 482-493 bis codice penale)”, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all’articolo 491 c.p.
In sintesi: a) falsità materiale commessa dal privato; b) falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; c) falsità in registri e in notificazioni; d) a falsità in scrittura privata compreso un testamento olografo; e) falsità in foglio firmato in bianco sia in atto privato che in atto pubblico; f) delle altre falsità in foglio firmato in bianco; g) dell’uso di atto falso; h) della soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; i) falsità di documento informatico pubblico o privato; l) falsità di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
In sintesi: a) falsità materiale commessa dal privato; b) falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; c) falsità in registri e in notificazioni; d) a falsità in scrittura privata compreso un testamento olografo; e) falsità in foglio firmato in bianco sia in atto privato che in atto pubblico; f) delle altre falsità in foglio firmato in bianco; g) dell’uso di atto falso; h) della soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; i) falsità di documento informatico pubblico o privato; l) falsità di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
2) il reato di ingiuria, previsto dall’articolo 594 del codice penale
3) il reato di sottrazione di cose comuni, previsto dall’articolo 627 del codice penale
4) il reato di usurpazione, previsto dall’articolo 631 del codice penale
5) il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’articolo 632 del codice penale
6) il reato di deviazione di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale
7) il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635, primo comma, del codice penale
8 ) il reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, previsto dall’articolo 647 del codice penale
3) il reato di sottrazione di cose comuni, previsto dall’articolo 627 del codice penale
4) il reato di usurpazione, previsto dall’articolo 631 del codice penale
5) il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’articolo 632 del codice penale
6) il reato di deviazione di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale
7) il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635, primo comma, del codice penale
8 ) il reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, previsto dall’articolo 647 del codice penale
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto norma dell’art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Documento ufficiale: Lo schema del Decreto legislativo
Il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto verrà inserito, per quanto attiene alla disciplina sostanziale, nel Titolo V del Libro I del codice penale, e precisamente all’art. 131-bis.
Il nuovo articolo 131 bis del Codice penale incardina il giudizio di «particolare tenuità del fatto» su due criteri: la particolare “leggerezza” dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il nuovo articolo 131 bis del Codice penale incardina il giudizio di «particolare tenuità del fatto» su due criteri: la particolare “leggerezza” dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo si articola a sua volta in due ulteriori indici-requisiti, costituiti dalle modalità della condotta e dall’«esiguità del danno o del pericolo». La non abitualità, invece, esige che il reato commesso non deve inserirsi in un rapporto continuo con altri episodi criminosi (catena comportamentale).
La nuova causa di esclusione da punibilità si applica ai reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni oppure con una sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla medesima pena.
La nuova causa di esclusione da punibilità si applica ai reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni oppure con una sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla medesima pena.
La causa di non punibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. In sede predibattimentale, il Pubblico Ministero può richiedere l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p., dandone avviso all’indagato e alla persona offesa. Se quest’ultima, entro il termine di 10 giorni, presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, viene fissata l’udienza in camera di consiglio, all’esito della quale il Giudice, dopo aver sentito l’indagato e la persona offesa eventualmente comparsi, può pronunciare l’archiviazione.
In mancanza dell’opposizione, invece, il Giudice decide senza alcuna udienza, e se non ritiene di archiviare il procedimento per la particolare tenuità del fatto, restituisce gli atti al Pubblico Ministero.
Il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto, apre la strada al giudizio civile per il risarcimento del danno. A causa del requisito della “non abitualità” del comportamento, infine, le decisioni che accertano la particolarità tenuità del fatto saranno iscritte nel Casellario giudiziale.
Una nota importante che molti media hanno sottovalutato, è che lo schema del decreto legislativo in esame non prevede in capo alla vittima del reato un ‘potere di veto’ alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come invece è disposto per l’analogo istituto previsto nel decreto sulla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000, ove si legge che l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento osta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto).
E’ tuttavia da evidenziare che l’istituto della non punibilità per c.d. ‘irrilevanza del fatto’ è già presente nell’ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 448/1988) e, come appena scritto, in quello relativo alla competenza del Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000).
In pratica viene lasciato alla discrezionalità dei giudici se archiviare o seguire la via penale (alla faccia della certezza del Diritto!).
I reati rientranti nella nuova previsione
Le nuove norme si applicano ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
Esse trovano applicazione «anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» e consentono inoltre al G.I.P. in sede di indagini di archiviare anche per la non punibilità di cui al nuovo art. 131 bis c.p.
E’ da evidenziare che l’elenco dei reati per i quali troverà applicazione la nuova causa di non punibilità è assai lungo.
Vi rientrano, anzitutto, tutte le contravvenzioni previste dal Codice penale nonché, tra i reati più comuni, quelli contro il patrimonio come il furto semplice, l’appropriazione indebita, la truffa ed il danneggiamento.
Vengono inclusi anche numerosi reati contro la persona, quali il delitto di lesione personale semplice e l’omicidio colposo semplice (sono esclusi quelli aggravati, come nel caso in cui i fatti siano conseguenza di una violazione della normativa antinfortunistica o di una violazione delle norme del codice della strada), la partecipazione ad una rissa con morte o lesioni, l’omissione di soccorso e la violazione di domicilio.
Sono compresi anche parecchi reati contro la pubblica amministrazione: dal peculato d’uso al reato di abuso d’ufficio, dal rifiuto di atti d’ufficio alla percezione di indebite erogazioni a danno dello Stato.
Infine, sono stati compresi anche i reati societari, tra cui spiccano il falso in bilancio, l’impedito controllo alla formazione fittizia del capitale, l’aggiotaggio e l’ostacolo alla vigilanza pubblica, oltre ad alcune ipotesi di reati fallimentari, quali ad esempio la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito.
Per il settore tributario sono stati inclusi anche i reati di dichiarazione infedele ed il delitto di omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte o quello di omesso versamento di ritenute certificate.
Per il settore tributario sono stati inclusi anche i reati di dichiarazione infedele ed il delitto di omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte o quello di omesso versamento di ritenute certificate.
Sul sito del Governo si legge:
”omissis…L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”
”omissis…L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”
In sintesi se il reato verrà perseguito o meno sarà a discrezione del giudice che “sentite le parti” valuterà se esista la “particolare tenuità” nel reato commesso.
Se il Giudice deciderà per l’archiviazione, la vittima si potrà rivalere solo in sede civile, …con i tempi che tutti conosciamo!
Nota
Viene spontaneo chiedersi che senso abbia eliminare le cause penale e aumentare quelle civili!
Forse lo scopo è solo quello di scoraggiare il cittadino!
Viene spontaneo chiedersi che senso abbia eliminare le cause penale e aumentare quelle civili!
Forse lo scopo è solo quello di scoraggiare il cittadino!
Nella realtà viene meno, per certi versi, la certezza del Diritto, visto che per la persecuzione del reato la legge si affida alla discrezionalità del Giudice.
Nota:
Conoscendo come funziona la Giustizia italiana, dove in un primo processo l’accusato viene condannato all’ergastolo e, in appello, assolto per non aver commesso il fatto, rimane difficile non pensar male della discrezionalità concessa ai giudici, vista anche la loro “immunità” nel caso di errori giudiziari!
Conoscendo come funziona la Giustizia italiana, dove in un primo processo l’accusato viene condannato all’ergastolo e, in appello, assolto per non aver commesso il fatto, rimane difficile non pensar male della discrezionalità concessa ai giudici, vista anche la loro “immunità” nel caso di errori giudiziari!
Circa venticinque anni fa in una Pretura del Sud Italia un cittadino venne condannato per il furto di una mela (sì, avete letto bene! …e la notizia, all’epoca, fece scalpore.). Nello stesso periodo un omicida condannato a trenta anni, con vari sconti di pena finì ai servizi sociali.
Ecco, da Dicembre 2014 in Italia abbiamo la Giustizia “discrezionale”, a più velocità, a seconda dell’umore dei Giudici ( che sono anche loro esseri umani, con i loro stati d’animo, la voglia o meno di lavorare, etc.).
Ecco, da Dicembre 2014 in Italia abbiamo la Giustizia “discrezionale”, a più velocità, a seconda dell’umore dei Giudici ( che sono anche loro esseri umani, con i loro stati d’animo, la voglia o meno di lavorare, etc.).
…E chi scrive, in 35 anni di servizio, di “stati d’animo” dei giudici nelle aule giudiziarie ne ha visti parecchi!
Il pericolo reale, ma a questo i nostri governanti non ci sono sicuramente arrivati, è che con la depenalizzazione dei reati minori le persone potrebbero iniziare a farsi giustizia da sole, e questo porterebbe al collasso della Legalità.
Sempre sul sito del Governo si legge: “[omissis] L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”
Qui siamo all’apoteosi!
Per rendere la Giustizia italiana efficiente, occorrerebbe solo fissare l’orario di lavoro dei Magistrati per legge! L’Italia è l’unico paese dove i Giudici non hanno orario di lavoro, nonostante percepiscano stipendi molto consistenti.
Se anziché lavorare dalle 9.30 alle 13 (quando va bene) lavorassero 36 ore alla settimana, come tutti i dipendenti pubblici (quindi il doppio di adesso), automaticamente si dimezzerebbero le pendenze!
Se nei confronti dei Giudici si prevedessero sanzioni economiche o penali per ritardi e/o omissioni di atti d’ufficio (come per tutti i dipendenti pubblici) e/o per prescrizioni non giustificabili, sicuramente la Giustizia tornerebbe efficiente, come per miracolo!
Se nei confronti dei Giudici si prevedessero sanzioni economiche o penali per ritardi e/o omissioni di atti d’ufficio (come per tutti i dipendenti pubblici) e/o per prescrizioni non giustificabili, sicuramente la Giustizia tornerebbe efficiente, come per miracolo!
Ma, purtroppo, siamo in Italia, un tempo Patria del Diritto ed ora ridotta all’ultimo posto, assieme alla Bulgaria, per il livello di corruzione in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.
Negli ultimi mesi stiamo assistendo, ogni giorno di più, alla sfacciataggine dei nostri politici che propongono leggi e leggine per salvare o favorire lobbies, gruppi di potere, caste, etc. etc., togliendo ogni giorno di più ai cittadini la possibilità di poter decidere del proprio futuro.
Lo Stato di Diritto e la Costituzione vengono sistematicamente violentati e calpestati dal Governo e, addirittura, dal Presidente della Repubblica che, per primo dovrebbe garantire il rispetto della Legge fondamentale dello Stato durante la formazione delle leggi.
Tutti sappiamo cosa sta avvenendo nella realtà, nonostante la connivenza della stampa, asservita al potere, incapace di riportare una notizia senza prima averla “aggiustata” per farsi “bella” agli occhi di chi in questo momento sta gestendo il Governo.
Tutti sappiamo cosa sta avvenendo nella realtà, nonostante la connivenza della stampa, asservita al potere, incapace di riportare una notizia senza prima averla “aggiustata” per farsi “bella” agli occhi di chi in questo momento sta gestendo il Governo.
A pagare, alla fine, sono sempre i cittadini, governati da politici che non si sono scelti e che con la loro incompetenza e doppiezza stanno letteralmente distruggendo la nostra economia, la nostra Sanità e, soprattutto, la nostra unica garanzia: la Costituzione.
Piero Nuciari
L’elenco dei reati “depenalizzati” (dal sito www.laleggepertutti.it)
Articolo |
Reato
| Pena edittale |
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ||
316 | Peculato mediante profitto dell’errore altrui | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
316-bis | Malversazione a danno dello Stato | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
316-ter | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
318 | Corruzione per l’esercizio della funzione | Reclusione da 1 a 5 |
323 | Abuso di ufficio | Reclusione da 1 a 4 |
325 | Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio | Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 516 |
326 | Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
328 | Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione | Reclusione da 6 mesi a 2 anni |
331 | Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità | Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa non inferiore a euro 516 |
334 | Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 516 |
336 | Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
337 | Resistenza a un pubblico ufficiale | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
340 | Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità | Reclusione fino a 1 anno |
341-bis | Oltraggio a pubblico ufficiale | Reclusione fino a 3 anni |
343 | Oltraggio a un magistrato in udienza | Reclusione fino a 3 anni |
346 | Millantato credito | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 2.065 |
346-bis | Traffico di influenze illecite | Reclusione da uno a 3 anni |
347 | Usurpazione di funzioni pubbliche | Reclusione fino a 2 anni |
348 | Abusivo esercizio di una professione | Reclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516 |
349 | Violazione di sigilli | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
351 | Violazione della pubblica custodia di cose | Reclusione da uno a 5 anni |
353 | Turbata libertà degli incanti | Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
353-bis | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente | Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
356 | Frode nelle pubbliche forniture | Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a euro 1.032 |
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA | ||
361 | Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale | Reclusione fino ad 1 anno |
363 | Omessa denuncia aggravata | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
364 | Omessa denuncia di reato da parte del cittadino | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032 |
367 | Simulazione di reato | Reclusione da 1 a 3 anni |
369 | Autocalunnia | Reclusione da 1 a 3 anni |
371 | Falso giuramento della parte | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
371-bis | False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale | Reclusione fino a4 anni |
371-ter | False dichiarazioni al difensore | Reclusione fino a4 anni |
374 | Frode processuale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
378 | Favoreggiamento personale | Reclusione fino a 4 anni |
379 | Favoreggiamento reale | Reclusione fino a 5 anni |
380 | Patrocinio o consulenza infedele | Reclusione da 1a 3 anni e con la multa non inferiore a euro 516 |
381 | Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 |
385 | Evasione | Reclusione da 1 a 3 anni |
386 | Procurata evasione | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
388 | Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice | Reclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1.032 |
390 | Procurata inosservanza di pena | Reclusione da 3 mesi a 5 anni |
391 | Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive | Reclusione fino a 2 anni |
392 | Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose | Multa fino a euro 516 |
393 | Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone | Reclusione fino a 1 anno |
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO | ||
414 | Istigazione a delinquere | Reclusione da 1 a 5 anni |
414-bis | Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni |
415 | Istigazione a disobbedire alle leggi | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
418 c.. 1 | Assistenza agli associati | Reclusione da 2 a 4 anni |
420 | Attentato a impianti di pubblica utilità | Reclusione da 1 a 4 anni |
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA | ||
432 | Attentati alla sicurezza dei trasporti | Reclusione da 1 a 5 anni |
433 | Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni | Reclusione da 1 a 5 anni |
434 | Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi | Reclusione da 1 a 5 anni |
435 | Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti | Reclusione da 1 a 5 anni |
437 | Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
443 | Commercio o somministrazione di medicinali guasti | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 |
444 | Commercio di sostanze alimentari nocive | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 51 |
445 | Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica | Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
451 | Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 10 a euro 516 |
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA | ||
454 | Alterazione di monete | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 |
455 | Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 103 a euro 516 ridotte da un terzo alla metà |
457 | Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032 |
464 | Uso di valori di bollo contraffatti o alterati | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 516 |
473 | Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a euro 25.000 |
474 | Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000 |
477 | Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
478 | Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti | Reclusione da 1 a 4 anni |
480 | Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative | Reclusione da 3 mesi a 2 anni |
481 | Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 51 a euro 516 |
482 | Falsità materiale commessa dal privato | Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo |
483 | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico | Reclusione fino a 2 anni |
484 | Falsità in registri e notificazioni | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309 |
485 | Falsità in scrittura privata | Reclusione |
Articolo | Reato | Pena edittale |
486 | Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
487 | Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico | Reclusione da 3 mesi a 2 anni |
490 | Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
491 | Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena | Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo |
494 | Sostituzione di persona | Reclusione fino a 1 anno |
495-bis | Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri | Reclusione fino ad 1 anno |
496 | False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri | Reclusione da 1 a 5 anni |
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO | ||
500 | Diffusione di una malattia delle piante o degli animali | Reclusione da 1 a 5 anni |
501 | Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio | Reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822 |
501-bis | Manovre speculative su merci | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822 |
513 | Turbata libertà dell’industria o del commercio | Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 1.032 |
515 | Frode nell’esercizio del commercio | Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065 |
516 | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 1.032 |
517 | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000 |
517-ter | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000 |
517-quater | Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari | Reclusione fino a 2 anni e multa fino a euro 20.000 |
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME | ||
527 | Atti osceni | Reclusione da 3 mesi a 3 anni |
528 | Pubblicazioni e spettacoli osceni | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 |
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | ||
570 | Violazione degli obblighi di assistenza familiare | Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 103 a euro 1.032 |
571 c. 1 | Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina | Reclusione fino a 6 mesi |
573 | Sottrazione consensuale di minorenni | Reclusione fino a 2 anni |
574 | Sottrazione di persone incapaci | Reclusione da 1 a 3 anni |
574-bis | Sottrazione e trattenimento di minori all’estero | Reclusione da 1 a 4 anni |
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA | ||
581 | Percosse | Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309 |
581 | Lesione personale (lieve) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni |
588 c. 1 | Rissa | Multa fino a euro 309 |
590 | Lesioni personali colpose (escluse le lesioni gravissime) | Reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123 a euro 619 |
591 c. 1 | Abbandono di persone minori o incapaci. | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
593 | Omissione di soccorso | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2.500 euro |
594 | Ingiuria | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032 |
595 | Diffamazione | Reclusione fino a 2 anni, ovvero multa fino a euro 2.065 |
596-bis | Diffamazione col mezzo della stampa | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032 |
600-quater | Detenzione di materiale pornografico | Reclusione fino a 3anni e multa non inferiore a euro 1.549 [diminuita di un terzo] |
600-octies | Impiego di minori nell’accattonaggio | Reclusione fino a 3 anni |
610 | Violenza privata | Reclusione fino a 4 anni |
611 | Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato | Reclusione fino a 5 anni |
612 | Minaccia | Multa fino a euro 1.032 |
614 | Violazione di domicilio | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
615 | Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale | Reclusione da 1 a 5 anni |
615-bis | Interferenze illecite nella vita privata | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
615-ter | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico | Reclusione da 1 a 5 anni |
615-quater | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici | Reclusione da 1 a 2 anni e multa da 5.164 a 10.329 euro |
615-quinquies | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | Reclusione fino a 2 anni e multa sino a 10.329 euro |
616 | Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza | Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 516 euro |
617 | Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO | ||
624 | Furto (semplice) | Reclusione da 6mesi a 3 anni |
627 | Sottrazione di cose comuni | Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 euro |
631 | Usurpazione | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 206 euro |
633 | Invasione di terreni o edifici | Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032 |
634 | Turbativa violenta del possesso di cose immobili | Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 309 |
635 | Danneggiamento | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309 |
635-bis | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
635-ter | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità | Reclusione da 1 a 4 anni |
635-quater | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici | Reclusione da1 a 5 anni |
635-quinquies | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità | Reclusione da 1a 4 anni |
640 | Truffa | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032 |
640-ter | Frode informatica | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032 |
640-quinquies | Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica | Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro |
641 | Insolvenza fraudolenta | Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 516 |
645 | Frode in emigrazione | Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 1.032 |
646 | Appropriazione indebita | Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032 |
REATI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI | ||
FALLIMENTO (Rd 267/1942 – Legge fallimentare) | ||
216 c. 2 | Bancarotta preferenziale | Reclusione da 1 a 5 anni |
217 | Bancarotta semplice | Reclusione da 6 mesi a 2 anni |
218 | Ricorso abusivo al credito | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
TRIBUTI (Dlgs 74/2000 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) | ||
4 | Dichiarazione infedele | Reclusione da 1 a 3 anni |
5 | Omessa dichiarazione | Reclusione da 1 a 3 anni |
10 | Occultamento o distruzione di documenti contabili | Reclusione da 6 mesi a 5 anni |
10-bis | Omesso versamento di ritenute certificate | Reclusione da 6 mesi a 2anni |
10-ter | Omesso versamento di IVA | Reclusione da 6 mesi a 2anni |
10-quater | Indebita compensazione | Reclusione da 6 mesi a 2anni |
11 | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
SOCIETÀ (Codice civile – Libro V – Titolo XI ) | ||
2621 | False comunicazioni sociali | Arresto fino a 2 anni |
2622 c. c. | False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
2633 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
2634 c.c. | Infedeltà patrimoniale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
2638 c. c. | Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza | Reclusione da 1 a 4 anni |
AMBIENTE (Dlgs 152/2006 – Codice dell’ambiente) | ||
256-bis | Combustione illecita di rifiuti | Reclusione da 2 a 5 anni |
260-bis, c. 6 | Violazioni in materia di certificazioni sul Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) | Reclusione fino a 2 anni |
260-bis c. 8 | Copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione fraudolentemente alterata | Reclusione da 6 mesi a 3 anni / Reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotta di un terzo |
CIRCOLAZIONE STRADALE (Dlgs 285/1992 – Codice della strada) | ||
9-bis , c. 1 | Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro |
9-bis , c. 4 | Effettuare scommesse sulle gare | Reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 25.000 euro |
9-ter | Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore | Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 20.000 euro |
189 c. 6 | Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone | Reclusione da 6 mesi a 3anni |
189 c. 7 | Omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone | Reclusione da1 anno a3 anni |
STUPEFACENTI (Dpr 309/1990 – Tu stupefacenti) | ||
73 c, 5 | Spaccio di lieve entità | Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro |
79 c. 1° | Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope | Reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 3.000 ad euro 26.000 |
ARMI (Rd 773/1931 – Tu leggi pubblica sicurezza; Legge 110/1975 – Disciplina armi) | ||
28 (Tulps) | Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione, vendita, importazione, esportazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi senza licenza del ministro per l’interno | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 3.000 a 30.000 euro |
3 (armi) | Alterazione di armi | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 309 a 2065 euro |
10 c. 10 (armi) | Collezione di armi comuni da sparo | Reclusione da 1 a 4 anni e multa da 1.500 a 10.000 euro |
24 (armi) | Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 1.032 euro |
25 (armi) | Inosservanza dell’obbligo di registro delle operazioni giornaliere | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 2.065 euro |
28 (armi) | Responsabilità nell’impiego di esplosivi | Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 103 a 1.032 euro |
IMMIGRAZIONE (Dlgs 286/1998 – T u sull’immigrazione) | ||
12 c. 1 | Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina | Reclusione da 1 a 5 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona |
12 c. 5 | Favoreggiamento della permanenza illegale | Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.000 euro |
12 c. 5-bis | Fornitura di alloggio e contratti abitativi contra legem | Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
13 c. 13 e 13-bis | Divieto di reingresso dopo l’espulsione | Reclusione da 1 a 4 anni |
22 c. 12 | Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato |
24 c. 6 | Assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato |
SPORT (legge 401/1989 Scommesse e manifestazioni sportive; legge 376/2000 Doping) | ||
1 | Frode in competizioni sportive | Reclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 1.032 euro |
9 (Doping) | Divieto di doping | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 516.460 euro |
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