"Il sistema parlamentare è costruito su maggioranza e opposizione. Il Governo è espressione della maggioranza. Le commissioni parlamentari replicano la maggioranza dell'assemblea. Il Presdente della commissione è eletto dalla maggioranza. Poteri del presidente sono funzionali ai lavori assembleari. Regola infatti l'andamento dei disegni di legge e nomina il relatore di maggioranza. Un disegno di legge poi approda in aula, sempre che l'ufficio di presidenza, anch'esso espressione della maggioranza, ne fissi la discussione. Se questi quattro organismi (presidenza commissione, commissioni, ufficio di presidenza, aula) non si armonizzano, si crea il caos. Poi se il disegno di legge viene approvato dalla maggioranza, passa all'esame dell'altro ramo del parlamento. Anche qui vi sono le stesse regole di Presidenza di commissione. Commissione, ufficio di presidenza, aula. Se le maggioranze sono diverse, c'è la paralisi. Il disegno di legge può essere modificato o bocciato. Insomma la disarmonia totale. Inoltre c'è la componente del governo. Nel nostro attuale caso non c'è un governo espressione di una maggioranza. Come si collocherebbe rispetto alle proposte legislative, considerando che la nostra costituzione assegna al presidente del consiglio il compito di mantenere l'unità di intenti e di programma della maggioranza? Di quale maggioranza? Insomma il lavoro delle commissioni è funzionale al lavoro dell'assemblea, nell'ottica del doppio esame spettante all'altro ramo. Se si rompe questa armonia costituzionale, c'è la baraonda. Ognuno andrebbe per una strada e si girerebbe a vuoto. L'insistenza di volere costituire le commissioni, ignora il sistema costituzionale.
Si pensa che le commissioni siano il centro del sistema. Invece sono una funzione importante ma solo propedeutica al lavoro assembleare. Se non esiste l'armonia nei diversi segmenti, non si produce niente se non confusione.
Serve approfondire il diritto parlamentare, i regolamenti e la costituzione. Senza lo studio, c'è solo propaganda di apprendisti stregoni.
Una precisazione: potrebbe pensarsi che i regolamenti siano cose adattabili o bypassabili. I regolamenti hanno rango costituzionale, per cambiarli serve una legge di rango costituzionale. Faccio questo richiamo, perché qualcuno dei 5Stelle mi ha detto, a questo proposito, che non bisogna nascondersi dietro un "grissino".
Come spiegare queste cose a chi ragiona così?"
Personalmente mi sembra evidente che le costituzioni delle commissioni parlamentari senza un governo sono pressoché inutili e prive di significato. Il M5S cominci a pensare a come aiutare la nave in balia delle onde e non a giocare ai bambini capricciosi.
Il dettaglio:
Art. 19 Regolamento Camera dei deputati
http://leg16.camera.it/
Le commissioni permanenti:
http://leg16.camera.it/737
Oltre alle Commissioni permanenti, la Camera può decidere di costituire Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi, stabilendone la durata e le competenze.
Essenzialmente l'iter legislativo prevedere cinque fasi:
Per prima cosa l'iniziativa legislativa ex articolo 71Cost. spetta ad ogni parlamentare, al Governo, 50.000 elettori, ad ogni consiglio regionale, ai consigli comunali ed al CNEL.
La secoda fase (detta Istruttoria) consiste nell’esame del disegno di legge da parte della commissione permanente, la quale approva anche eventuali emendamenti (di qui la distinzione tra commissione in sede referente, deliberante, redigente che non starò qui a spiegare http://it.wikipedia.org/wiki/
La terza fase è la decisione da parte dell'assemblea: prima in via generale sul progetto, poi si discute e vota articolo per articolo ed infine votazione finale dell'intero progetto.
Dopo l'approvazione della prima camera (Camera o Senato) si adotterà lo stesso procedimento nell'altra: la quale può apportare emendamenti, può respingerla o approvarla (in caso di emendamenti, la legge dovrà passare un'altra volta presso la prima camera).
Dopodichè c'è la promulgazione, che è atto del Presidente della Repubblica (controfirmato dal Pres. del Consiglio ////////Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.).
La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
http://leg16.camera.it/716
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